IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 33 della legge 22 febbraio  1994,  n.  146,  legge
comunitaria per il 1993, recante criteri di delega al Governo per  il
recepimento della direttiva 91/533/CEE, del Consiglio del 14  ottobre
1991,  relativa  all'obbligo  di  informare   il   lavoratore   delle
condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro; 
  Visto l'articolo 6, comma 1, della legge 6 febbraio  1996,  n.  52,
legge comunitaria per il 1994; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; 
  Visto l'articolo 9-bis del decretolegge 1  ottobre  1996,  n.  510,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  del  Ministri,
adottata nella riunione del 30 gennaio 1997; 
  Acquisiti i pareri delle competenti  commissioni  permanenti  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 16 maggio 1997; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  dei
Ministri del lavoro e della previdenza sociale,  e  per  la  funzione
pubblica e gli affari regionali, di concerto  con  i  Ministri  degli
affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro; 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
                       Obbligo di informazione 
  1. Il datore di lavoro pubblico e privato e' tenuto  a  fornire  al
lavoratore,  entro  trenta  giorni  dalla  data  dell'assunzione,  le
seguenti informazioni: 
    a) l'identita' delle parti; 
  b) il luogo di lavoro; in mancanza di un luogo di  lavoro  fisso  o
predominante, l'indicazione che il lavoratore e' occupato  in  luoghi
diversi, nonche' la sede o il domicilio del datore di lavoro; 
    c) la data di inizio del rapporto di lavoro; 
  d) la durata del rapporto di lavoro, precisando  se  si  tratta  di
rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato; 
    e) la durata del periodo di prova se previsto; 
  f)  l'inquadramento,  il  livello  e  la  qualifica  attribuiti  al
lavoratore, oppure le caratteristiche o la descrizione  sommaria  del
lavoro; 
  g) l'importo iniziale della  retribuzione  e  i  relativi  elementi
costitutivi, con l'indicazione del periodo di pagamento; 
  h) la durata delle ferie retribuite cui ha diritto il lavoratore  o
le modalita' di determinazione e di fruizione delle ferie; 
    i) l'orario di lavoro; 
    l) i termini del preavviso in caso di recesso. 
  2. L'obbligo di cui al comma 1 puo' essere assolto: 
  a)  nel  contratto  di  lavoro  scritto  ovvero  nella  lettera  di
assunzione o in ogni  altro  documento  scritto,  da  consegnarsi  al
lavoratore entro trenta giorni dalla data dell'assunzione; 
  b) nella dichiarazione di cui  all'articolo  9-bis,  comma  3,  del
decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 28 ottobre 1996, n. 608, per i soggetti cui si applica la
predetta disposizione. 
  3. In caso  di  estinzione  del  rapporto  di  lavoro  prima  della
scadenza del termine di trenta giorni dalla data dell'assunzione,  al
lavoratore deve essere consegnata, al momento  della  cessazione  del
rapporto stesso, una dichiarazione scritta contenente le  indicazioni
di cui al comma 1, ove tale obbligo non sia stato gia' adempiuto. 
  4. L'informazione circa le indicazioni di cui alle lettere e),  g),
h), i) ed l) del comma 1, puo' essere effettuata mediante  il  rinvio
alle norme del contratto collettivo applicato al lavoratore. 
 
          Avvertenza: 
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
            Per le direttive  CEE  vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
           Note alle premesse: 
            - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio
          della funzione legislativa  non  puo'  essere  delegato  al
          Governo se non con determinazione  di  principi  e  criteri
          direttivi e soltanto  per  tempo  limitato  e  per  oggetti
          definiti. 
            - L'art. 87 della Costituzione conferisce,  tra  l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
            - La legge 22 febbraio 1994, n. 146, reca:  "Disposizioni
          per l'adempimento di obblighi  derivanti  dall'appartenenza
          dell'Italia alle  comunita'  europee  -  legge  comunitaria
          1993": si riporta il testo del relativo art. 33: 
            "Art. 33 (Informazione sulle  condizioni  applicabili  al
          rapporto   di   lavoro:   criteri   di   delega).   -    1.
          L'attuazioneDELLA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 91/533/CEESARA' 
          INFORMATA AI SEGUENTI PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI: 
            A)INDIVIDUARE I MEZZI DI INFORMAZIONE ATTRAVERSO I  QUALI
          IL DATORE DI LAVORO E' TENUTO A PORTARE  A  CONOSCENZA  DEL
          LAVORATORE NONCHE', IN CONFORMITA' ALLE NORME DEI CONTRATTI
          COLLETTIVI,  DELLE  ORGANIZZAZIONI  SINDACALI,   IN   FORMA
          SCRITTA,  GLI  ELEMENTI  MINIMI  DEL  RAPPORTO  DI  LAVORO,
          PREVEDENDO APPOSITE E IDONEE FORME DI SEMPLIFICAZIONE,  PER
          I  RAPPORTI  OCCASIONALI  O   PARTICOLARI,   PRINCIPALMENTE
          NELL'AMBITO  DELL'ARTIGIANATO,  DELL'AGRICOLTURA  E   DELLE
          PICCOLE IMPRESE; 
            B)PREVEDERE CHE AL LAVORATORE INVITATO A SVOLGERE IL  SUO
          LAVORO FUORI DEL TERRITORIO NAZIONALE SIANO PREVENTIVAMENTE
          CONSEGNATI DOCUMENTI INFORMATIVI INTEGRATI  DEGLI  ELEMENTI
          DI  CONOSCENZA  SUPPLEMENTARI  DI  CUI  ALL'ART.  4   DELLA
          DIRETTIVA; 
            C)PREVEDERE ADEGUATE FORME DI TUTELA DEI DIRITTI 
          ASSICURATI AL LAVORATORE DALLA DIRETTIVA". 
            - La direttiva 91/533/CEE e' pubblicata  in  G.U.C.E.  L.
          288 del 18 ottobre 1991. 
            - La legge 6 febbraio 1996, n. 52, riguarda "Disposizioni
          per l'adempimento di obblighi  derivanti  dall'appartenenza
          dell'Italia alle  Comunita'  europee  -  legge  comunitaria
          1994". L'art.  6,  comma  1,  della  suddetta  legge  cosi'
          recita:"1.IL TERMINE DI CUI  ALL'ART.  1,  COMMA  1,  DELLA
          LEGGE  22  FEBBRAIO  1994,  N.  146,  PER  QUANTO   ATTIENE
          ALL'ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE DI CUI AGLI ARTICOLI 20, 26,
          28 LIMITATAMENTE ALLE DIRETTIVE 92/65/CEE E 92/118/CEE, 33,
          37, 38 E 57 DELLA LEGGE MEDESIMA, E' SOSTITUITO DAL TERMINE
          DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 1, DELLA PRESENTE LEGGE". 
            - La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca: "Nuove  norme  in
          materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
          accesso ai documenti amministrativi". 
            - Il D.L. 1 ottobre 1996, n. 510,  convertito  in  legge,
          con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 28  novembre
          1996, n. 608 reca:  "Disposizioni  urgenti  in  materia  di
          lavori socialmente utili,  di  interventi  a  sostegno  del
          reddito e nel settore previdenziale". L'art.  9-bis  e'  il
          seguente: 
            "Art. 9-bis (Disposizioni in materia di collocamento).  -
          1.  Nell'ambito  di  applicazione  della   disciplina   del
          collocamento ordinario,  agricolo  e  dello  spettacolo,  i
          datori di lavoro privati  e  gli  enti  pubblici  economici
          procedono  a  tutte  le  assunzioni  nell'osservanza  delle
          disposizioni di legge vigenti in materia. Restano ferme  le
          norme in materia di iscrizione dei lavoratori  nelle  liste
          di collocamento nonche' le disposizioni di cui  all'art.  8
          della legge 30 dicembre 1986, n. 943, e  dell'art.  2,  del
          decreto-legge 31  luglio  1987,  n.  317,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398. 
            2. Entro  cinque  giorni  dall'assunzione  effettuata  ai
          sensi del comma 1, il datore di lavoro  deve  inviare  alla
          sezione circoscrizionale per  l'impiego  una  comunicazione
          contenente il nominativo del lavoratore  assunto,  la  data
          dell'assunzione, la tipologia contrattuale, la qualifica ed
          il trattamento economico e normativo. 
            3. A decorrere dal 1 gennaio 1996, il datore di lavoro e'
          tenuto    a    consegnare    al    lavoratore,     all'atto
          dell'assunzione,    una    dichiarazione,     sottoscritta,
          contenente i dati della registrazione effettuata nel  libro
          matricola in uso. Nel  caso  in  cui  non  si  applichi  il
          contratto collettivo il datore di lavoro e' altresi' tenuto
          ad indicare la durata delle ferie,  la  periodicita'  della
          retribuzione, i termini del preavviso di licenziamento e la
          durata normale giornaliera  o  settimanale  dl  lavoro.  La
          mancata consegna al lavoratore della dichiarazione  di  cui
          al  presente  comma  ed  il  mancato  invio  alla   sezione
          circoscrizionale per l'impiego della comunicazione  di  cui
          al comma 2 contenente tutti gli elementi ivi indicati, sono
          puniti con la sanzione amministrativa  da  lire  500.000  a
          lire 3.000.000 per ciascun lavoratore interessato.  Con  la
          medesima sanzione e' punita l'omessa esibizione  del  libro
          matricola  nel  caso  in  cui  da   quest'ultima   consegua
          l'impossibilita' di accertare che  il  registro  sia  stato
          compilato antecedentemente all'assunzione. 
            4. Nei confronti del lavoratore domestico gli obblighi di
          cui ai commi 2 e  3  sono  adempiuti  tramite  la  denuncia
          all'Istituto nazionale della previdenza sociale  (l.N.P.S.)
          prevista dalle vigenti disposizioni. Il  predetto  Istituto
          provvede periodicamente a darne comunicazione alla  sezione
          circoscrizionale per l'impiego. 
            5. Ove il datore  di  lavoro  intenda  beneficiare  delle
          agevolazioni eventualmente previste  per  l'assunzione,  la
          comunicazione di  cui  al  comma  2,  viene  integrata  con
          l'indicazione degli elementi all'uopo necessari. La sezione
          circoscrizionale per l'impiego  provvede  alle  conseguenti
          comunicazioni   agli   enti    gestori    delle    predette
          agevolazioni. Con decreto dei Ministro del lavoro  e  della
          previdenza   sociale   viene   determinato    un    modello
          semplificato  per  tutte  le   predette   comunicazioni   e
          dichiarazioni. 
            6. Il datore di  lavoro  ha  facolta'  di  effettuare  le
          dichiarazioni e le comunicazioni di cui ai commi precedenti
          per il tramite dei soggetti di cui all'art. 1  della  legge
          11 gennaio 1979, n. 12, e degli  altri  soggetti  abilitati
          dalle  vigenti  disposizioni  di  legge  alla  gestione   e
          all'amministrazione del personale  dipendente  del  settore
          agricolo ovvero dell'associazione sindacale dei  datori  di
          lavoro alla quale egli aderisca o conferisca  mandato.  Nei
          confronti di quest'ultima  puo'  altresi'  esercitare,  con
          riferimento alle predette dichiarazioni e comunicazioni, la
          facolta' di cui all'art. 5, comma 1,  della  citata  legge.
          Nei confronti  del  soggetto  incaricato  dall'associazione
          sindacale alla  tenuta  dei  documenti  trova  applicazione
          l'ultimo comma del citato art. 5. 
            7.  Il  datore  di  lavoro  che  assume  senza  osservare
          l'obbligo di riserva di cui all'art.  25,  comma  1,  della
          legge 23 luglio 1991, n. 223, e'  punito  con  la  sanzione
          amministrativa prevista dal comma  3,  terzo  periodo,  per
          ogni lavoratore riservatario non assunto. Inoltre,  fino  a
          che rimane  inadempiente  al  predetto  obbligo,  non  puo'
          godere di benefici previsti dalla legislazione statale e da
          quella regionale, con riferimento ai lavoratori  che  abbia
          assunto dal momento della violazione. 
            8.  Presso  le  sezioni  circoscrizionali  per  l'impiego
          possono essere costituiti nuclei speciali di vigilanza  con
          particolare  riguardo  ai  controlli  sul  rispetto   delle
          disposizioni contenute nei commi  precedenti.  Ai  predetti
          nuclei, funzionalmente dipendenti dal capo dell'ispettorato
          provinciale del lavoro, puo' essere temporaneamente adibito
          anche personale di profilo professionale non  ispettivo  in
          possesso di  adeguata  professionalita'.  A  questo  ultimo
          personale sono attribuiti, per il periodo della adibizione,
          i poteri di cui all'art. 3 del decreto-legge  12  settembre
          1983, n. 463, convertito, con modificazione, dalla legge 11
          novembre 1983, n. 638. 
            9. Per far fronte  ai  maggiori  impegni  in  materia  di
          ispezione e di servizi all'impiego derivanti  dal  presente
          decreto, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
          organizza corsi di riqualificazione  professionale  per  il
          personale interessato, finalizzati allo  svolgimento  della
          attivita' di vigilanza e di ispezione. Per  tali  finalita'
          e' autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1995
          e di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1996,  1997  e
          1998.  Al  relativo  onere,  comprensivo  delle  spese   di
          missione per  tutto  il  personale,  di  qualsiasi  livello
          coinvolto nell'attivita' formativa, si  provvede  a  carico
          del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge
          20 maggio 1993,  n.  148,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. 
            10. Le convenzioni gia' stipulate ai  sensi,  da  ultimo,
          dell'art. 1, comma 13, del decreto-legge 1 ottobre 
          1996, n. 511, conservano efficacia. 
            11.  Salvo  diversa  determinazione   della   commissione
          regionale per l'impiego, assumibile anche con riferimento a
          singole circoscrizioni, i lavoratori da avviare a selezione
          presso pubbliche amministrazioni locali o periferiche  sono
          individuati tra  i  soggetti  che  sipresentano  presso  le
          sezioni   circoscrizionali   per   l'impiego   nel   giorno
          prefissato per  l'avviamento.  A  tale  scopo  gli  uffici,
          attraverso i mezzi di informazione provvedono a dare  ampia
          diffusione alle richieste pervenute, da  evadere  entro  15
          giorni. All'individuazione dei  lavoratori  da  avviare  si
          perviene secondo l'ordine di punteggio con  precedenza  per
          coloro che risultino gia' inseriti nelle graduatorie di cui
          all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56. 
            12. Ai fini della formazione delle graduatorie di cui  al
          comma 11 si tiene conto dell'anzianita' di iscrizione nelle
          liste nel limite massimo dl sessanta  mesi,  salvo  diversa
          deliberazione delle commissioni regionali per l'impiego  le
          quali possono anche rideterminare, ai sensi  dell'art.  10,
          comma 3, della legge 28 febbraio 1987, n. 56,  l'incidenza,
          sulle graduatorie, degli elementi che concorrono alla  loro
          formazione. Gli orientamenti generali  assunti  in  materia
          dalla commissione centrale per l'impiego valgono  anche  ai
          fini della formulazione delle disposizioni modificative del
          decreto del Presidente della Repubblica 9 
          maggio 1994, n. 487, capo III, contemplate dal comma 13. 
            13. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2, comma 9,
          della legge 24 dicembre 1993, n. 537, al fine di realizzare
          una piu' efficiente azione  amministrativa  in  materia  di
          collocamento, sono dettate disposizioni modificative  delle
          norme del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
          1994, n. 345, intese  a  semplificare  e  razionalizzare  i
          procedimenti   amministrativi   concernenti   gli   esoneri
          parziali, le compensazioni territoriali e  le  denunce  dei
          datori  di  lavoro,  del  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, capi  III  e  IV,  e  del
          decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994,  n.
          346. Il relativo decreto del Presidente della Repubblica e'
          emanato, entro 180 giorni dalla data di entrata  in  vigore
          del presente decreto, sa proposta del Ministro del lavoro e
          della previdenza sociale, di concerto con il  Ministro  per
          la funzione pubblica e, per  la  materia  disciplinata  dal
          citato decreto del Presidente della Repubblica n.  346  del
          1994, anche con  il  concerto  del  Ministro  degli  affari
          esteri. Fino alla data di entrata in vigore del  decreto  e
          comunque per un periodo non superiore a  180  giorni  dalla
          data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto  rimane
          sospesa l'efficacia delle norme recate dai  citati  decreti
          n. 345, n. 346 e n. 487, capo IV e l'allegata  tabella  dei
          criteri per la formazione delle graduatorie. 
            14. In attesa della piena attuazione del  riordino  degli
          uffici  periferici  del  Ministero  del  lavoro   e   della
          previdenza sociale, il personale del nuclei  dell'Arma  dei
          carabinieri in servizio  presso  l'ispettorato  provinciale
          del    lavoro    dipende,    funzionalmente,    dal    capo
          dell'ispettorato provinciale del lavoro e, gerarchicamente,
          dal  comandante  del  reparto  appositamente  istituito   e
          operante alle dirette dipendenze del Ministro del lavoro  e
          della previdenza sociale, il quale,  con  proprio  decreto,
          puo' attribuire compiti specifici in materia  di  ispezione
          al  fine  di  potenziare  i  servizi   di   vigilanza   per
          l'applicazione della normativa nel settore del  lavoro.  La
          dotazione   organica   del   contingente   dell'Arma    dei
          carabinieri di cui all'art. 16 del decreto  del  Presidente
          della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, e' aumentata di 143
          unita' di cui due ufficiali, 90 unita' ripartite tra i vari
          gradi di maresciallo, 22 unita' ripartite tra  i  gradi  di
          vice brigadiere, brigadiere e brigadiere  capo,  29  unita'
          appartenenti al ruolo appuntati  e  carabinieri.  All'onere
          derivante dall'incremento relativo alle 102 unita' valutato
          in lire 1.800 milioni per  l'anno  1995  e  in  lire  5.423
          milioni a decorrere dall'anno 1996, si provvede,  a  carico
          dello stanziamento iscritto sul capitolo 2509 del  medesimo
          stato  di  previsione  per  l'anno  1995  e  corrispondenti
          capitoli per gli anni successivi. All'onere  relativo  alle
          residue 41 unita' si provvede ai sensi e  per  gli  effetti
          del decreto dell'assessorato del lavoro,  della  previdenza
          sociale, della formazione professionale e  dell'emigrazione
          della regione siciliana in data 21 maggio 1996,  pubblicato
          nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana, n. 37 del
          20 luglio 1996. 
            15.  Contro  i  provvedimenti   adottati   dagli   uffici
          provinciali del  lavoro  e  della  massima  occupazione  in
          materia di rilascio e revoca delle autorizzazioni al lavoro
          in favore dei cittadini extracomunitari, nonche'  contro  i
          provvedimenti adottati dagli  ispettorati  provinciali  del
          lavoro in materia di rilascio dei  libretti  di  lavoro  in
          favore della medesima categoria di lavoratori,  e'  ammesso
          ricorso, entro il termine di trenta giorni  dalla  data  di
          ricevimento del provvedimento  impugnato,  rispettivamente,
          al direttore dell'ufficio  regionale  del  lavoro  e  della
          massima  occupazione  e   al   direttore   dell'ispettorato
          regionale  del  lavoro,  competenti  per  territorio,   che
          decidono con provvedimento". 
           Nota all'art. 1: 
            - Per quanto concerne l'art. 9-bis, comma 3, del  D.L.  1
          ottobre 1996, n. 510, convertito, con  modificazioni  dalla
          legge 28 ottobre 1996, n. 608, ved. note alle premesse.